Come fare per ...
VARIAZIONE DI RESIDENZA
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza e i cambi di abitazione
saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della richiesta da parte dell'ufficio.
Come fare la domanda
le dichiarazioni dovranno necessariamente essere corredate della seguente documentazione:
Non saranno accettate domande in carta libera o in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all'ufficio anagrafico del municipio competente per territorio con le seguenti modalità:
Avvertenze importanti
a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio
b) compilando l'apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia (fronte - retro) del documento di identità
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
Per i comuni
Normativa
Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").D
DICHIARAZIONE DI NASCITA
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entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
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entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
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entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori e la dichiarazione può essere effettuata solo direttamente da un genitore.
L'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza avviene d'ufficio, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile che ha iscritto l'atto.
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Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall' ostetrica.
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Documento d'identità del dichiarante.
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Nel caso di cittadini stranieri l'Ufficio può richiedere altri documenti necessari per la corretta redazione dell'atto.
Costo
Nessuno.
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
La richiesta di pubblicazioni va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile dai futuri sposi, i quali devono presentarsi personalmente, muniti di documenti di identità e codici fiscali, presso l'Ufficio di Stato Civile di residenza di uno di essi, per compilare un modulo di autocertificazione.
Al fine di poter richiedere le pubblicazioni, i futuri sposi debbono essere cittadini maggiorenni con stato civile libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.
I futuri sposi inoltre non devono essere legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
Euro 14,62 di marca da bollo per la pubblicazione.
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Prima della celebrazione del matrimonio si deve provvedere all'affissione delle pubblicazioni. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni, decorso tale termine le pubblicazioni non sono più valide.
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Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi, in entrambi i Comuni di residenza. Se è stata concessa dal Tribunale la riduzione del termine di pubblicazione o la dispensa della stessa deve essere prodotto il relativo Decreto.
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I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di sei mesi.
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I cittadini Italiani per potersi sposare in un Paese straniero devono chiedere all'Ufficio di Stato Civile del Paese stesso quali sono i documenti necessari da produrre: gli stessi variano a seconda delle diverse nazioni. Se impossibilitati a contattare tale Ufficio, è indispensabile rivolgersi al Consolato Italiano in quel Paese.
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I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che vogliano sposarsi in Italia devono presentare il nulla-osta rilasciato dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio Paese presente in Italia. Tale nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato o presso l'Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino (già Prefettura), purché non si tratti di Paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria); in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.